Lucca è un grande noi
Statuto.
Le nostre regole.
Il 24 Novembre 2021 si costituisce l’Associazione “Lucca è un grande noi”. Il nostro obiettivo è diventare insieme una comunità sempre più appassionata, forte e solida. Unendoci fianco a fianco scegliamo di condividere l’impegno per Lucca, partecipando attivamente e mettendo al servizio della città le nostre competenze e professionalità.
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STATUTO
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
Si costituisce l’associazione denominata: “LUCCA è un grande NOI”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.
Articolo 2 – Natura, scopo e settori di intervento
L’associazione non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di promuovere la partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica e la elaborazione e realizzazione di iniziative di natura sociale e culturale per la promozione di politiche democratiche, progressiste, orientate alla sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo del territorio.
A tal fine promuove occasioni di confronto e coinvolgimento della popolazione residente nel comune di Lucca, elabora proposte programmatiche, attiva campagne di sensibilizzazione e di mobilitazione.
L’Associazione si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di animazione, o la promozione di liste alle competizioni elettorali o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, scadenze elettorali e altro tipo di competizioni democratiche e quant’altro possa essere di aiuto all’associazione; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.
Articolo 3 – Sede e durata
L’associazione ha sede nel Comune di Lucca e durata illimitata.
L’associazione potrà essere sciolta con il parere favorevole dei 2/3 dei soci.
Articolo 4 – Ammissione e tipologie degli associati
Sono ammessi all’associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono tre categorie di associati:
- ordinari (versano la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- onorari (persone nominate tali dall’Assemblea su proposta del consiglio direttivo tra persone di particolare valore o per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione; i soci onorari partecipano alle assemblee senza diritto di voto)
La quota associativa è intrasmissibile.
L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo adottando eventualmente apposito regolamento.
Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell’inventario e consultare i verbali.
Gli associati si impegnano a:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea degli associati.
- non partecipare ad iniziative od attività tali da poter ledere le finalità e gli scopi dell’Associazione;
- mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all’interno dei locali dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività.
Articolo 6 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell’eventuale Regolamento, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 7 – Organi associativi
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere, se nominato;
- Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, se nominati.
I ruoli di Tesoriere e il Segretario possono se deciso dall’assemblea essere cumulati in capo a medesima persona.
I componenti degli Organi dell’Associazione agiscono nell’esclusivo interesse dell’Associazione stessa per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
La qualifica di socio e tutte le cariche all’interno dell’Associazione sono a titolo gratuito e non attribuiscono alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite dell’Associazione e sul suo patrimonio. Le cariche associative sono elettive.
Articolo 8 – Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di 1 delega per ciascun associato.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.
Articolo 9 – Compiti dell’Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati deve:
- approvare il bilancio consuntivo;
- fissare importo, modalità di versamento e termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale Regolamento;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un quarto degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene con comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea anche attraverso email al recapito di ciascun associato e deve contenere l’ordine del giorno, le materie da trattare, la sede e l’ora. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con termini abbreviati ad un giorno.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea può svolgersi anche in modalità on line.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, oppure in caso di impedimento anche di esso, dal socio più anziano. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.
Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 12, eletti dall’Assemblea tra i propri associati, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.
Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono in carica fintanto che non siano nominati i rispettivi successori.
I componenti del Consiglio Direttivo nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall’Assemblea degli associati insieme agli altri componenti il Consiglio.
In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, sono di competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti:
- l’approvazione della bozza del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- l’approvazione della bozze del documento programmatico-previsionale annuale (bilancio di previsione annuale) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- la definizione delle linee strategiche e di intervento linee generali della gestione e della strategie degli interventi e delle eventuali quote da richiedere ai soci;
- la stipula di polizze assicurative a favore della Associazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle funzioni e la loro composizione;
- la verifica per i propri componenti e per il Presidente della sussistenza e della permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, nonché l’assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle azioni da altri promosse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni nelle materie di sua competenza;
- la formulazione di proposte all’ Assemblea dei soci in ordine
- alle modifiche statutarie;
- alle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione dell’Associazione;
- la nomina di soci onorari o di presidenti onorari
- qualsiasi altra operazione di gestione ordinaria e/o straordinaria amministrazione che non sia demandata alla competenza degli altri Organi dell’Associazione.
Articolo 14 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 15 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente é nominato dall’Assemblea degli Associati o nel caso in cui questa non vi provveda dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Ad egli compete la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
Articolo 16 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei Soci o nel caso in cui questa non vi provveda dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Al segretario compete:
- la redazione e la sottoscrizione, quest’ultima unitamente a quella del Presidente, dei verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci, e del Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei libri e dei documenti dell’Associazione;
- la gestione della corrispondenza.
Il Segretario svolge anche le funzioni del Tesoriere qualora questo non sia nominato.
Articolo 17 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato facoltativamente dall’Assemblea dei soci.
Il Tesoriere deve:
- incassare le quote annuali dovute dai soci, le eventuali elargizioni a favore dell’Associazione, gli introiti provenienti dall’attività dell’Associazione;
- custodire, amministrare ed utilizzare i fondi dell’Associazione in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre materialmente le bozze del bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un’apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio Direttivo, verrà fatta propria dal Presidente.
Articolo 18 – Il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico
Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo e qualora venga istituito sarà composto da un membro unico oppure da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci, con attribuzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento; nonché di controllo contabile secondo le disposizioni di legge in materia di revisione legale dei conti.
I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità.
I Revisori, possono essere scelti anche tra non soci, e durano in carica due anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.
Essi restano nell’ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
Alla nomina dei Revisori si provvede eventualmente in occasione della riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del bilancio.
Articolo 19 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) avanzi di gestione e proventi delle iniziative assunte dalla Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali
Articolo 20- Rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni od enti senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 22 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.